Interrogazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla decorrenza notificazione delle violazioni

Roma, 10 Dicembre 2014

 

Interrogazione a risposta in Commissione

Librandi – al Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti

(Iniziative volte a precisare la decorrenza del termine per la notificazione delle violazioni del codice della strada – n. 3-01215)

 

LIBRANDI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

l’articolo 201 «Notificazione delle violazioni» del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dispone al comma 1 che le violazioni del codice devono essere immediatamente contestate al trasgressore, ovvero, a fronte della impossibilità della immediatezza della contestazione, che la pubblica amministrazione ha novanta giorni di tempo per notificare il verbale al trasgressore;
il suddetto termine di novanta giorni è frutto della modifica introdotta dal legislatore al codice della strada con l’articolo 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che, in ossequio ai principi di efficienza e speditezza dell’azione amministrativa, ha ridotto il precedente termine di centocinquanta giorni;
il comma 1-bis dell’articolo 201 del Codice della strada elenca le ipotesi in cui l’immediatezza della contestazione non è necessaria, includendo tra queste i casi di accertamento della violazione per mezzo di apparecchi elettronici di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, essendo il veicolo oggetto del rilievo a distanza dal posto di accertamento e comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile;
il comma 1-ter del medesimo articolo precisa che, nell’ipotesi in cui la contestazione non avviene immediatamente, la pubblica amministrazione è tenuta a precisare, nel verbale di notifica inviato al trasgressore, i motivi per cui non è stato possibile procedere con la contestazione immediata;
in alcune fattispecie di trasgressione — in particolare nell’ipotesi di violazione dei limiti di velocità — le moderne apparecchiature elettroniche in dotazione delle pubbliche amministrazioni consentono l’accertamento immediato da parte degli operatori di polizia locale, dal momento che l’invio dei fotogrammi digitali alla centrale operativa avviene in tempo reale;
alcune amministrazioni territoriali (tra queste il comune di Milano), per evitare che la decorrenza del termine di notifica previsto dal legislatore nazionale annulli la validità della sanzione, interpretano estensivamente il termine iniziale (dies a quo) per la notificazione del verbale di accertamento. L’interpretazione estensiva considera dies a quo non il momento in cui l’infrazione è accertata dal dispositivo elettronico, bensì quello in cui l’operatore di polizia locale visiona il fotogramma concernente l’infrazione;
il numero crescente di apparecchiature di rilevamento a disposizione delle amministrazioni locali collocate nell’intero perimetro urbano produce un aumento esponenziale degli accertamenti e, di conseguenza, un potenziale aumento dei carichi di lavoro per le amministrazioni territoriali;
l’interpretazione estensiva del termine indicato dall’articolo 201 del Codice della strada è lesivo del diritto alla difesa dei cittadini, dal momento che costoro, a distanza di tempo dall’infrazione, hanno maggiori difficoltà a ricordare dettagli utili per valutare l’opportunità di presentare ricorso in opposizione al verbale di accertamento;
tale interpretazione è inoltre in palese violazione del principio fissato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 198 del 1996 in materia di notifica. Secondo l’interpretazione della Corte costituzionale il dies a quo della notifica è da considerarsi quello in cui l’amministrazione è posta nelle condizioni di agire e non quello in cui, assecondando la distribuzione dei carichi di lavoro interni, l’amministrazione valuta discrezionalmente la possibilità di agire;
l’interpretazione estensiva è altresì lesiva dello spirito della norma dettata dall’articolo 201 del Codice della strada, poiché viola i principi di certezza del diritto, di buona amministrazione e di speditezza dell’azione amministrativa –:

se il Ministro, a fronte delle ricadute negative per i cittadini prodotte dall’interpretazione estensiva dell’articolo 201 del Codice della strada da parte delle amministrazioni locali, non ritenga opportuno l’adozione di una circolare esplicativa in merito alla decorrenza dei termini o una modifica all’articolo 201, comma 1, del Codice della strada con la precisazione del dies a quo del termine di 90 giorni concessi all’amministrazione per notificare il verbale di accertamento. (5-03805)

 

 

 

Di seguito l’estratto dagli atti parlamentari del resoconto dell’assemblea – seduta 10 Dicembre 2014.

 

  PRESIDENTE. Il deputato Librandi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-01215 concernente iniziative volte a precisare la decorrenza del termine per la notificazione delle violazioni del codice della strada (Vedi l’allegato A – Interrogazioni a risposta immediata).

  GIANFRANCO LIBRANDI. Presidente, illustrissimo Ministro, premesso che l’articolo 201 del codice della strada prevede che le violazioni allo stesso codice devono essere immediatamente contestate al trasgressore, ovvero che, nell’impossibilità dell’immediatezza della contestazione, la pubblica amministrazione abbia novanta giorni per notificare il verbale al trasgressore, alcune amministrazioni locali (tra queste il comune di Milano), per evitare che la decorrenza del termine di novanta giorni previsto dal codice della strada annulli la validità della sanzione, interpretano il termine iniziale per la notifica non dal momento in cui l’infrazione è accertata dal dispositivo elettronico, bensì da quello in cui l’operatore di polizia visiona il fotogramma inerente l’infrazione, chiedo all’onorevole Ministro Lupi se, a fronte di un’interpretazione estensiva dell’articolo 201 del codice della strada da parte delle amministrazioni locali, fortemente penalizzante per i cittadini, non ritenga opportuna l’adozione di una circolare esplicativa o di una modifica dello stesso articolo 201.

  PRESIDENTE. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, ha facoltà di rispondere.

  MAURIZIO LUPI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Grazie onorevole Librandi, lei solleva, con questa interrogazione,

una questione che tocca tantissimi cittadini e che viene sollevata in modo del tutto condivisibile da parte del Ministro e del Ministero. Premettendo che sull’interpretazione dell’articolo 201 del codice della strada relativamente alla decorrenza dei termini di notifica del verbale di accertamento sono stati interessati anche i competenti uffici del Ministero dell’interno e della giustizia, lei ci richiama alla prassi adottata da alcune amministrazioni comunali, tra cui il comune di Milano, di far decorrere il termine di 90 giorni per la contestazione delle violazioni del codice della strada non dalla data, come lei ha già detto, di commissione delle stesse bensì da quella in cui gli organi accertatori visionano i fotogrammi fatti dagli apparecchi.
Tale interpretazione estensiva del dies a quo non può essere considerata legittima, lo abbiamo detto con molta chiarezza, è molto chiaro e i comuni si devono adattare. Come i comuni chiedono ai cittadini il rispetto della legge, allo stesso modo noi dobbiamo chiedere ai comuni di rispettare le leggi, anche se qui si tratta per tanti comuni, in maniera anche qui impropria, di utilizzare gli introiti delle multe – che, ricordo, sono introiti che sono destinati a prevenire e a educare comportamenti sbagliati da parte dei cittadini – per sanare i bilanci.
Il codice della strada non è fatto e le norme del codice della strada non sono fatte per sanare i bilanci, l’ideale per ognuno di noi dovrebbe essere, come è giusto che sia, comuni e cittadini che rispettano le leggi e, quindi, nel comune multe zero, non multe cento in modo da far diventare le multe una tassazione indiretta, ulteriore nelle tasche dei cittadini.
  Tale orientamento è stato espresso in maniera molto chiara anche dal Ministro dell’interno alla prefettura di Milano in riscontro ad una richiesta di chiarimenti relativa alla legittimità dell’operato del comune di Milano. Lo stesso Ministero sottolinea che laddove dovessero pervenire ulteriori segnalazioni di fattispecie analoghe, assumerà le opportune valutazioni in ordine all’eventuale emanazione di una circolare esplicativa finalizzata a favorire l’uniformità del giudizio delle prefettura nell’attività di decisione dei ricorsi presentati dai cittadini. Quanto ovviamente agli specifici profili di competenza del MIT, mi sembra che mi sia espresso in maniera molto chiara, non solo oggi grazie all’opportunità che la sua interrogazione mi ha dato, ma da sempre, come il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti considera il rispetto del codice della strada come un giusto rispetto di un’educazione al comportamento e al rispetto del codice della strada e anche dell’incolumità degli altri cittadini e non invece un modo improprio per fare entrate che, se devono essere fatte, devono essere fatte ovviamente secondo le modalità e l’autonomia che ogni comune ha.

  PRESIDENTE. Il deputato Librandi ha facoltà di replicare.

  GIANFRANCO LIBRANDI. Ringrazio il Ministro per la risposta che ritengo assolutamente soddisfacente. Il numero crescente di apparecchiature di rilevamento a disposizione degli enti locali e il conseguente aumento dei carichi di lavoro per gli uffici impegnati nella notifica delle infrazioni hanno creato in molte città italiane una serie di rilevanti problematiche. L’interpretazione estensiva del termine iniziale della notifica di un verbale di accertamento, applicata da molte amministrazioni territoriali con il solo scopo di evitare che la decorrenza dei termini annulli la sanzione, non solo è in palese violazione del principio fissato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 198 del 1996, ma viola i principi di certezza del diritto e di buona amministrazione e di certezza dell’azione amministrativa. Oltre a ciò, tale interpretazione è lesiva del diritto alla difesa dei cittadini, che, a distanza di tempo da un’infrazione, possono avere maggiori difficoltà nel ricordare dettagli utili per valutare l’opportunità di presentare ricorso.
  Dalle parole del Ministro traspare chiaramente la convinzione della necessità di chiarire definitivamente il tema della decorrenza.